6,3 MILIARDI DI EURO PER LA TRANSIZIONE GREEN E DIGITALE DELLE IMPRESE

IL CREDITO D’IMPOSTA PREVISTO DALL’ART. 38 DEL DECRETO PNRR

Con il Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024, il Governo ha approvato “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (decreto PNRR).

Il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo conta complessivamente 46 articoli.

In particolare l’articolo 38 che si compone di ben 21 commi  regola l’attuazione del Piano Industria 5.0, detto anche “Piano Transizione 5.0”  della Missione 7 del REpowerEU,  con un investimento di 6,3 miliardi di euro per sostenere il processo  di transizione digitale ed energetica delle imprese.

Le risorse assegnate sono divise in parti uguali per ciascun anno fino al 2030 e distribuite nel modo seguente:

  • 3.780 milioni per i beni strumentali
  • 1.890 milioni per autoconsumo e autoproduzione
  • 630 milioni per la formazione

La suddivisione per anno è la seguente:

  • 2024     1.102,5    mln €
  • 2025     3.118,5    mln €
  • 2026        415,8    mln €
  • 2027        415,8    mln €
  • 2028        415,8    mln €
  • 2029        415,8    mln €
  • 2030        415,8    mln €

L’investimento si va ad aggiungere ai 6,4 miliardi già previsti dalla Legge di Bilancio 2024, per un totale di circa 13 miliardi nel biennio 2024-2025 a favore della transizione digitale e green delle imprese italiane.

Il piano è dedicato a tutte le imprese che effettuino “nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici”, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale.

Sono escluse le imprese in difficoltà finanziaria o che hanno ricevuto sanzioni interdittive; si richiede inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e i contributi previdenziali.

Si tratta in sostanza di un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali destinato alle imprese che raggiungono una riduzione dei  consumi energetici dell’unità produttiva pari almeno al 3% ( 5% se calcolata sul processo interessato dall’investimento).

Il nuovo credito d’imposta non potrà essere cumulato, per i medesimi costi, con il bonus Transizione 4.0 già vigente.

Quindi il requisito indispensabile è il risparmio energetico.

Il riconoscimento del contributo è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente.

I crediti d’imposta saranno riconosciuti per le spese sostenute in relazione ai beni materiali e immateriali, per i beni necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Il credito d’imposta spettante viene strettamente parametrato alla percentuale di riduzione dei consumi energetici nel modo seguente:

1) Riduzione dei consumi pari al 3% (è il livello minimo per avere accesso all’incentivo 5.0), oppure del 5% riferito al singolo impianto:

  • investimento fino a 2,5 milioni di euro: credito d’imposta del 35%;
  • investimento fino a 10 milioni di euro: sulla quota eccedente i 2,5 milioni, il credito d’imposta è del 15%;
  • investimenti fino a 50 milioni di euro (tetto massimo dei costi ammissibili): sulla parte eccedente i 10 milioni, l’agevolazione è al 5%.

2) Riduzione dei consumi energetici della fabbrica pari almeno al 6%, oppure al 10% dell’impianto su cui si concentra l’investimento:

  • investimento fino a 2,5 milioni di euro: agevolazione al 40%;
  • investimento fino a 10 milioni di euro: agevolazione al 20% sulla parte eccedente i 2,5 milioni;
  • investimento fino a 50 milioni di euro: agevolazione al 10% sulla quota di spesa che supera i 10 milioni di euro:

3) Riduzione dei consumi sopra il 10%, oppure al 15% del singolo impianto:

  • investimento fino a 2,5 milioni di euro: credito d’imposta al 45%;
  • investimento fino a 10 milioni di euro: credito d’imposta al 25%;
  • investimento fino a 50 milioni di euro: credito d’imposta al 15%.

Gli investimenti si applicano quindi anche ai beni destinati all’ autoconsumo e all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, ad eccezione delle biomasse.

Per quanto riguarda i moduli fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.

È prevista una maggiorazione rispettivamente :

  • 120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
  • 140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

In questo modo l’aliquota massima del 45% può essere maggiorata dalla parte di incentivi relativa ai pannelli fotovoltaici.

Entro il 2 aprile il Ministro delle imprese e  del  made  in  Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e  delle  finanze, adotterà un decreto per fissare le modalità attuative del Piano Transizione 5.0 con l’indicazione delle date e delle scadenze.