LEGGE DI BILANCIO 2021 : IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE
LE GARANZIE PER I FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE NELLA LEGGE FINANZIARIA 2021
Proroga garanzia Sace Art. 1, cc. 206-209
È prorogata fino al 30.06.2021 la concessione da parte di SACE Spa (art. 1 D.L. 23/2020) di garanzie a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall’emergenza COVID-19.
Le disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni di crediti con o senza garanzia di solvenza prestata dal cedente.
Le garanzie sono rilasciate a condizione che, oltre a quelle indicate nell’art. 1, c. 2 D.L. 23/2020, il finanziamento coperto dalla garanzia sia destinato al rimborso di finanziamenti nell’ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell’impresa beneficiaria, purché il finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25% dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.
A decorrere dal 1.03.2021 e fino al 30.06.2021 la società SACE S.p.A. rilascia le garanzie, alle medesime condizioni e per i medesimi importi massimi garantiti previsti, tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia Cipe, in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione relativa alla definizione delle micro imprese, piccole e medie imprese. A tali garanzie si provvede ai sensi della procedura semplificata.
Durata Fondo di garanzia Pmi Art. 1, cc. 216-218
I finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100% dal Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, possono avere una durata fino a 15 anni.
Il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data del 1.01.2021 può chiedere il prolungamento della durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d’interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.
Il tasso dell’operazione, che non doveva essere «superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20%», ora «non deve essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento».
Credito d’imposta quotazione Pmi Art. 1, c. 230
È prorogato al 31.12.2021 il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla L. 205/2017.
Proroga Fondo garanzia Pmi Art. 1, cc. 244-247
È prorogata al 30.06.2021 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dall’art. 13 D.L. 23/2020. Fanno eccezione, rispetto alla regola generale, le garanzie a favore delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (mid cap), le quali sono concesse dal Fondo, alle condizioni ivi previste, fino al 28.02.2021 (che saranno rilasciate a valere sullo strumento Garanzia SACE, fino al 30.06.2021).
Proroga misure di sostegno a micro e Pmi Art. 1, cc. 248-254
Sono prorogate al 30.06.2021 le misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese relative all’apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale.
Per le imprese già ammesse alle misure di sostegno alla data del 1.01.2021, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far per- venire al soggetto finanziatore entro il termine del 31.01.2021 o, per talune imprese del comparto turistico (art. 77, c. 2 D.L. 104/2020), entro il 31.03.2021.
Le disposizioni si applicano in conformità all’autorizzazione della Commissione Europea.
Rafforzamento patrimoniale imprese di medie dimensioni Art. 1, cc. 263-264
Il credito d’imposta riconosciuto alle società di medie dimensioni, con riferimento al rafforzamento patrimoniale previsto dall’art. 26, c. 8 D.L. 34/2020, è prorogato sugli aumenti di capitale a pagamento e integralmente versati entro il 30.06.2021.
La percentuale di agevolazione è riconosciuta nel limite aumentato dal 30% al 50% dell’aumento di capitale deliberato ed eseguiti nel 1° semestre del 2021.
La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1.01.2024, ovvero del 1.01.2025 nel caso in cui l’aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel primo semestre dell’esercizio 2021, da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, unitamente agli interessi legali.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, a partire dal 10° giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro la data del 30.11.2021.
È prorogato al 30.06.2021 il sostegno del Fondo Patrimonio PMI (art. 26, c. 12 D.L. 34/2020), finalizzato a sottoscrive- re, entro i limiti della dotazione e nel limite massimo di 1 miliardo di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell’anno 2021, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione da parte delle società con specifiche caratteristiche.
Ai fini di tali agevolazioni, la società non deve essere sottoposta o ammessa a procedura concorsuale ovvero non deve essere stata presentata o depositata, nei confronti di essa o da essa stessa, istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza o l’avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale e, comunque, alla data del 31.12.2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà.
Le misure si applicano anche alle imprese, non in difficoltà alla data del 31.12.2019, ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale, purché il decreto di omologa sia stato già adottato alla data di presentazione dell’istanza ovvero alla data di approvazione del bilancio e che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno dei piani di rientro e rateizzazione.
Allungamento restituzione mutui agevolati Invitalia Art. 1, c. 274
I soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui al D.L. 786/1985, al D.L. 26/1995, al D.L. 510/1996 e al D.Lgs. 185/2000 possono beneficiare di un allungamento dei termini di restituzione fino a un massimo di 84 rate mensili. I suddetti benefìci si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia Spa la risoluzione del contratto di finanzia- mento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano stati avviati contenziosi per il recupero dello stesso; Invitalia Spa, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro il 31.03.2021, procede, nel rispetto della normativa dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, costituito dalla quota del mutuo non restituita aumentata delle spese legali nei limiti di quanto giudizialmente liquidato, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia Spa dai soggetti richiedenti.