BONUS VACANZE VALIDO PER TUTTO IL 2021

INCENTIVO PER FARE VACANZA IN ITALIA

Lo scorso 26 febbraio 2021,il Bonus vacanze è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021.
La proroga è arrivata con il  “decreto Milleproroghe“.

Il bonus vacanze è stato istituito dall’art. 176 del decreto Rilancio per promuovere il consumo di servizi resi nel territorio nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi e b&b.
Il bonus potrà essere utilizzato per l’acquisto di servizi di alloggio e di vitto fatturati da un’unica impresa turistica; non è ammesso il frazionamento degli acquisti su più operatori.
Il riconoscimento dell’agevolazione è previsto subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni: – le prestazioni ricettive devono essere rese entro i confini nazionali; – l’ammontare della spesa deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale (nuovo scontrino elettronico) riportante il codice fiscale dell’utente titolare del credito; – il pagamento non deve transitare attraverso portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Strutture ospitanti

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il bonus pub essere utilizzato nell’ambito delle seguenti strutture (con relativi codici Ateco):

  • – 55.10 alberghi e strutture simili;
  • – 55.10.00 alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel e residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande);
  • – 55.20 alloggi per vacanze e strutture per brevi soggiorni;
  • – 55.20.10 villaggi turistici;
  • – 55.20.20 ostelli della gioventù;
  • – 55.20.30 rifugi di montagna, compresi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande;
  • – 55.20.40 colonie marine e montane;
  • – 55.20.50 affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, beb, residence, alloggio connesso alle aziende agricole;
  • – 55.20.51 fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze, cottage senza servizi di pulizia;
  • – 55.20.52 attività di alloggio connesse alle aziende agricole.

II bonus vacanze

È attribuito in misura diversa a seconda della composizione del nucleo familiare, in particolare spettano al massimo:

  • – 500 euro se il nucleo familiare è composto da tre o più persone;
  • – 300 euro se il nucleo familiare è composto da due persone;
  • -150 euro se il nucleo familiare è composto da una sola persona.

Il bonus è fruibile esclusivamente nella misura:

  • – dell’80% d’intesa con il fornitore del servizio, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;
  • – del 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.

Per esempio, se un nucleo di tre persone, per un soggiorno di due notti, sostiene un costo di 400 euro, il credito a cui ha diritto è pari alla spesa sostenuta (400 euro, di cui 320 euro da utilizzare come sconto presso il fornitore e 80 euro da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi) e non al credito massimo spettante (500 euro). Se, invece, per lo stesso soggiorno, il nucleo sostiene un costo di 600 euro, il credito a cui ha diritto è pari a 500 euro (da utilizzare per 400 euro sotto forma di sconto presso il fornitore e per 100 euro in detrazione nella dichiarazione dei redditi).

Lo sconto

Lo sconto fruibile è pari all’80% del valore massimo dell’agevolazione attribuita oppure all’80% del corrispettivo dovuto, se quest’ultimo è inferiore all’importo massimo dell’agevolazione attribuita. Il restante 20% può essere detratto dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l’anno d’imposta 2020, esclusivamente dal soggetto intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale. Tale importo verrà utilizzato anche per la predisposizione della dichiarazione precompilata. L’eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda non può essere riportata a credito per gli anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso.

Utilizzo

Il bonus:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
  • può essere ceduto:

a) a soggetti terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi;
b) a istituti di credito e altri intermediari finanziari; con facoltà di successiva cessione del credito.