DECRETO SOSTEGNI BIS: BONUS ALBERGHI
SOSTEGNO PER FRONTEGGIARE IL COVID19
il nuovo Decreto sostegni bis (D.L. 25 maggio 2021 n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 dello stesso giorno) prevede all’art. 7, comma 5, la proroga di un anno del credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-ricettive di cui all’art. 10 del D.L. n. 83/2014.
Previsto originariamente per il 2020 e il 2021 (o meglio, per le spese sostenute nei due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019), con il Decreto sostegni bis si conferma il bonus anche per il 2022 (più precisamente, per le spese sostenute nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019).
Quanto ai soggetti beneficiari, dalla lettura combinata dell’art. 10 del D.L. n. 83/2014 e dell’art. 79 del Decreto agosto, il credito di imposta spetta alle imprese alberghiere.
Secondo quanto indicato nel Decreto interministeriale n. 598/2017, per “struttura alberghiera” deve intendersi una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi.
Per espressa previsione del comma 2, dell’art. 79 del Decreto agosto, sono comprese tra i beneficiari dell’agevolazione anche:
- le strutture che svolgono attività agrituristica come definita dalla Legge n. 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali;
- gli stabilimenti termali di cui all’art.3 della Legge n. 323/2000, anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali;
- le strutture ricettive all’aria aperta.
Il credito di imposta è pari al 65% delle spese ammissibili ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel Mod. F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in un’unica soluzione.
Per quanto riguarda le spese ammissibili, nel Decreto agosto non sono indicate in maniera esplicita. Tuttavia, stando alla precedente disposizione agevolativa, si ritiene che il credito d’imposta spetti per le spese relative a:
- interventi di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, vale a dire gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- interventi di incremento dell’efficienza energetica;
- ulteriori interventi quali acquisto di mobili e arredi.
È demandato ad un Decreto del Ministro dei beni e delle Attività culturali e del turismo il compito di adeguare le disposizioni attuative dell’agevolazione, dettate da ultimo dal Decreto interministeriale 20 dicembre 2017, n. 598.