DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020 N. 23 (LIQUIDITA’)
GARANZIE PER LE IMPRESE IN CRISI DI LIQUIDITA’
Per far fronte alla pandemia da coronavirus il governo ha adottato il decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 detto “Decreto liquidità” con l’obiettivo di fornire supporto economico alle attività messe in crisi.
In particolare il decreto prevede delle importanti misure economiche a favore delle imprese.
Vediamo le più importanti.
Sostegno alla liquidità delle imprese
La disposizione prevede che, al fine di agevolare l’accesso al credito le imprese italiane per reperire la necessaria liquidità, sotto qualsiasi forma, potranno beneficiare della garanzia di SACE S.p.a. sino al 31.12.20 per l’ammontare massimo di € 200 miliardi (di cui almeno 30 miliardi destinati alle piccole medie imprese inclusi i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti che abbiano pienamente utilizzato la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI).
In particolare potranno beneficiare della norma:
- tutte le imprese con sede in Italia;
- lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di P.IVA che abbiano già esaurito la propria capacità di accesso all’analogo Fondo di garanzia.
La garanzia copre :
- il 90% del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e fatturato sino a euro 1,5 miliardi (in questo caso il finanziamento è erogato secondo una procedura semplificata);
- l’80% del finanziamento per imprese con più di 5000 dipendenti in Italia e fatturato compreso tra euro 1,5 miliardi ed euro 5 miliardi;
- il 70% del finanziamento per imprese con fatturato superiore a euro 5 miliardi;
L’impresa beneficiaria si impegna a non distribuire dividendi nei 12 mesi successivi all’erogazione del finanziamento e a destinare il finanziamento a sostenere i costi del personale e/o a supportare investimenti in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali in Italia.
L’importo del prestito assistito da garanzia non potrà essere superiore al 25% del fatturato annuo dell’impresa relativo al 2019 e al doppio dei costi del personale relativi al 2019, risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio. Qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività.
I prestiti vanno restituiti in 6 anni, con preammortamento possibile fino a 2 anni.
Sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese
Si prevede uno stanziamento di fondi per ulteriori 200 miliardi di euro destinato all’export e al rilancio dell’internazionalizzazione delle imprese.
Fondo centrale di garanzia PMI
Per rafforzare l’accesso al credito delle PMI fino al 31.12.2020 sono applicate misure di favore per l’accesso al Fondo di garanzia delle PMI.
La garanzia è concessa a titolo gratuito ed è rispettivamente;
- del 100% per finanziamenti fino a 25 mila euro,
- del 90% per le imprese con ricavi fino a 3,2, milioni di euro. Possono accedere solo imprese, fino a 499 dipendenti. A determinate condizioni, la percentuale è incrementata al 100% dell’importo.
Per i prestiti fino a 25 mila euro, non verrà operata una valutazione del merito di credito del beneficiario. Per le altre categorie, prestiti al 90% è invece prevista un’istruttoria bancaria anche se alleggerita. Si valuterà, infatti, solo la struttura economico-finanziaria dell’impresa con esclusione della valutazione mandamentale, ossia quella relativa agli ultimi sei mesi che, pertanto, potrebbe risentire della crisi in corso.
Sospensione di versamenti tributari e contributivi
Il decreto legge sospende i termini dei versamenti tributari e contributivi per i mesi di aprile e maggio per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi inferiori o superiori a 50 milioni di euro, qualora abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% per i primi e del 50% per i secondi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.
Per alcune zone gravemente colpite sono sospesi anche i versamenti dell’IVA, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.