BONUS PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELLE IMPRESE
CREDITO DI IMPOSTA PER ATTIVITA’ INNOVATIVE
Con decreto del 26 maggio 2020 del Ministro dello sviluppo economico sono state definite le attività che potrebbero usufruire del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative previa ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali collegati al “Piano nazionale Impresa 4.0”, previsto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).
L’obiettivo è quello di “sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica”.
Le attività che possono godere di questo bonus sono le attività di ricerca e sviluppo, le attività di innovazione tecnologica e le attività di design e ideazione estetica ammissibili.
Il credito d’imposta complessivamente spettante non può superare il limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, sono:
- La ricerca fondamentale: i lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all’acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l’analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali.
- La ricerca industriale: i lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un’attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato.
- Lo sviluppo sperimentale: i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall’esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti.
Le attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta sono:
- i lavori finalizzati alla realizzazione o all’introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa.
- i lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota.
Le attività di design e ideazione estetica ammissibili sono quelli finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali; quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti. A questi effetti, per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici.
Ad alcune attività di innovazione tecnologica spetta una maggiorazione dal 6 al 10 per cento della misura del credito d’imposta.
Si tratta in particolare di quelle attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0, ai lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l’integrazione e l’interconnessione dei fattori, interni ed esterni all’azienda, rilevanti per la creazione di valore ed a quelli con obiettivi di transizione ecologica.