COVID : CONTRIBUTI STRAORDINARI DAL MINISTERO DELL’AMBIENTE

SOSTEGNI PER I SOGGETTI DANNEGGIATI DAL COVID NELLE ZONE ECONOMICHE AMBIENTALI (ZEA)

Con il Decreto del 27 novembre 2020 n. 244 il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha individuato criteri e modalità di concessione del contributo straordinario previsto dall’art. 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, cosiddetto decreto Rilancio.

Soggetti beneficiari e requisiti

I contributi straordinari sono indirizzati alle seguenti categorie:

  • le micro e piccole imprese;
  • le attività di guida escursionistica ambientale;
  • le guide del parco.

Per poter accedere ai contributi straordinari, i soggetti beneficiari dovranno risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019 e possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione dell’istanza:

  • avere sede operativa all’interno di una ZEA o operare all’interno di un’area marina protetta;
  • essere iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • avere sofferto una riduzione del fatturato che deve essere determinata facendo la differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020 (il dato del 2020 deve risultare inferiore al dato del 2019).

Le micro e piccole imprese devono inoltre svolgere attività economica eco-compatibile, come indicato nel Decreto attuativo. Pertanto, dovranno possedere alla data di presentazione dell’istanza, una delle seguenti certificazioni:

  • sistema di ecogestione e audit Emas, di cui al Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009;
  • marchio di qualità ecologica dell’Unione europea Ecolabel, di cui al Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009;
  • sistemi di gestione ambientale ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001;
  • sistemi di gestione dell’energia ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO 50001; e) regimi di qualità per prodotti biologici, ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
  • certificazioni di catena di custodia FSC (Forest Stewardship Council) e PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes);
  • certificazione Carta Europea per il turismo sostenibile (CETS) Fase II.

Importo del contributo straordinario

Ai fini della determinazione del contributo straordinario, le risorse sono ripartite sino ad esaurimento tra tutti i beneficiari che ne facciano richiesta e che risultino ammissibili, in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020 (il dato del 2020 deve risultare inferiore al dato del 2019). Il contributo concesso non può in ogni caso risultare superiore alla perdita di fatturato subita.

Al fine di determinare correttamente gli importi del fatturato, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il contributo straordinario è cumulabile, nel tetto massimo della perdita subita, con le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare la crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria COVID-19, ivi comprese le indennità erogate dall’INPS ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

l contributo è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla disciplina comunitaria sul de minimis.

Nel caso in cui la misura del contributo sia superiore a 150.000 euro, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare procede ad acquisire l’informazione antimafia, così come stabilito dall’art. 3 del Decreto-Legge 76/2020.

Istanza

L’Istanza per il riconoscimento del contributo è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

La domanda deve essere compilata in via telematica accedendo, mediante le credenziali fornite dall’Agenzia delle Entrate, al portale https://www.contributozea.it, raggiungibile anche dal sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Entro 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza di presentazione delle istanze è pubblicato il piano di riparto del contributo straordinario tra i beneficiari ammessi sul sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e sul portale https://www.contributozea.it.