DECRETO SOSTEGNI BIS: BONUS MODA

ALLE IMPRESE DELLA MODA PER FRONTEGGIARE IL COVID19

il nuovo Decreto sostegni bis (D.L. 25 maggio 2021 n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 dello stesso giorno) prevede all’art.  8 modifica la disciplina del credito d’imposta per le rimanenze finali di magazzino del settore Tessile – Moda – Calzaturiera e Pelletteria dettata dall’art. 48-bis del Decreto rilancio (D.L. n. 34/2020).

In particolare, la disposizione proroga il bonus – originariamente previsto limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.P.R. 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020 (per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare) – anche a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Il beneficio è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino (art. 92,comma1, del T.U.I.R.) per l’anno d’imposta 2020 eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta di maturazione.

È  demandato ad un Decreto del Ministero dello Sviluppo economico il compito di stabilire i criteri per la corretta individuazione dei settori economici ammissibili. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per richiedere il credito di imposta saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.