DECRETO SOSTEGNI BIS: CREDITO DI IMPOSTA LOCAZIONI
BONUS PER CONTRASTARE IL COVID19
il nuovo Decreto sostegni bis (D.L. 25 maggio 2021 n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 dello stesso giorno) prevede all’art. 4 la proroga del credito d’imposta sui canoni di locazione a uso non abitativo, di cui all’art. 28 del Decreto rilancio (D.L. n. 34/2020).
In particolare, ai sensi del comma 1, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator (soggetti di cui all’art. 5 del predetto art. 28), il credito di imposta (precedentemente previsto fino al 30 aprile 2021) viene confermato fino al 31 luglio 2021.
Restano confermate le condizioni agevolative. Pertanto:
- ai sensi del comma 3 del suddetto art. 28: alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, il credito di imposta spetta indipendentemente dall’ammontare dei ricavi/compensi del periodo di imposta precedente;
- ai sensi del comma 5 del suddetto art. 28: le agenzie di viaggio, tour operator ed imprese turistico-ricettive, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito un calo del fatturato di almeno il 50%, da valutare confrontando i corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno2021con i corrispettivi registrati nello stesso mese dell’anno 2019.
Anche se non espressamente previsto, si ritiene che tale requisito del calo del fatturato non si applichi:
- ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
- ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 (31 gennaio 2020).
Con il comma 2, invece, il credito di imposta viene riconosciuto relativamente ai canoni versati dei mesi da gennaio a maggio 2021 a favore:
- dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto sostegni bis (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare);
- degli enti non commerciali, compresi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito di imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Il diritto al beneficio matura anche in assenza del requisito della riduzione del fatturato o dei corrispettivi per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Il Decreto sostegni bis conferma la misura del credito di imposta fissata al comma 1 e 2 del Decreto rilancio. In particolare, il bonus è riconosciuto in misura pari:
- al 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo (destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo);
- 30% dell’importo del canone, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo utilizzato nell’esercizio di attività d’impresa. Per le strutture turistico-ricettive, il bonus per l’affitto d’azienda è pari al 50% e, nel caso in cui relativamente alla stessa struttura vengano stipulati 2 distinti contratti, uno per la locazione dell’immobile e uno per l’affitto dell’azienda,
- il beneficio spetta per entrambi i contratti.
L’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni del Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato.