DECRETO SOSTEGNI BIS, NUOVI AIUTI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

SOSTEGNI PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA COVID

Il 26 maggio è entrato in vigore il nuovo Decreto sostegni bis (D.L. 25 maggio 2021 n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 dello stesso giorno).

Si tratta di un provvedimento da circa 40 miliardi di euro, di cui 17 per i sostegni alle professioni, 9 a supporto del credito e della liquidità e 4 per i lavoratori e le fasce in difficoltà .

Tra i principali interventi del Decreto, ci sono i nuovi contributi a fondo perduto per imprese e partite IVA, la proroga delle misure per garantire l’accesso al credito, sostenere la liquidità e incentivare la capitalizzazione delle imprese. Ulteriori misure sono previste per l’abbattimento dei costi fissi.

Contributi a fondo perduto

L’art. 1 riconosce un nuovo contributo a fondo perduto destinato alle partite IVA colpite dall’emergenza da Covid. Sono previste tre versioni:

  • un contributo “automatico” pari a quello del Decreto sostegni (D.L. n. 41/2021, convertito nella legge n. 69/2021);
  • un contributo “alternativo” (rispetto a quello automatico);
  • un contributo “reddituale” legato al risultato economico d’esercizio.

La prima tipologia di contributo è disciplinata ai commi da 1 a 3. Il nuovo contributo “automatico” spetta ai soggetti che:

  • hanno la partita IVA attiva al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del Decreto sostegni bis), che hanno presentato istanza e ottenuto il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del Decreto sostegni (D.L. n. 41/2021, convertito nella Legge n. 69/2021);
  • non hanno già` restituito il precedente contributo, ovvero esso non risulti indebitamente percepito.

Il nuovo contributo è pari al 100% a quello già riconosciuto dal Decreto sostegni ed è corrisposto dall’Agenzia delle entrate senza necessità di presentare alcuna istanza, con la stessa modalità scelta per il precedente: erogazione diretta sul conto corrente bancario o postale, ovvero riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite Mod. F24.

La seconda tipologia di contributo – contributo “alternativo” – è disciplinata ai commi da 5 a 15.

Il beneficio spetta a tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA attiva alla data del Decreto sostegni bis, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che:

  • abbiano ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto sostegni bis (2019 per i soggetti aventi periodo di imposta coincidente con l’anno solare);
  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Esclusi:

–i soggetti la cui partita IVA risulti non attiva al 26maggio 2021(data di entrata in vigore del Decreto sostegni bis);
– gli enti pubblici di cui all’art. 74 del T.U.I.R.;
– i soggetti di cui all’art. 162-bis del T.U.I.R.
Ai fini dell’ottenimento del contributo “alternativo” è  necessario presentare istanza all’Agenzia delle entrate, entro 60 giorni dall’apertura della procedura, con modalità e termini che saranno definiti con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo Sostegni di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021, tale contributo “alternativo” è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019-31marzo 2020 le seguenti percentuali:

  • 60%, se i ricavi o i compensi 2019 sono stati non superiori a 100.000 euro;
  • 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno2019sono stati superiori a 100.000euro e minori o uguali a 400.000 di euro;
  • 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno2019sono stati superiori a 400.000euro e minori o uguali a 1.000.000 di euro;
  • 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono stati superiori a 1.000.000 di euro e minori o uguali a 5.000.000 di euro;
  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono stati superiori a 5.000.000 di euro e minori o uguali a 10.000.000 di euro.

Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo Sostegni, invece, alla suddetta differenza si applicano le seguenti percentuali:

  • 90%, se i ricavi o i compensi 2019 sono stati non superiori a 100.000 euro;
  • 70%, se i ricavi e i compensi dell’anno2019sono stati superiori a 100.000euro e minori o uguali a 400.000 di euro;
  • 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno2019sono stati superiori a 400.000euro e minori o uguali a 1.000.000 di euro;
  • 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono stati superiori a 1.000.000 di euro e minori o uguali a 5.000.000 di euro;
  • 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono stati superiori a 5.000.000 di euro e minori o uguali a 10.000.000 di euro.

Per tutti i soggetti, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

La terza tipologia di contributo – contributo “reddituale” legato al risultato economico d’esercizio – è  disciplinata ai commi da 16 a 27.

Tale contributo – subordinato all’autorizzazione della Commissione europea – spetta:

  • esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del T.U.I.R., nonché ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto sostegni bis (2019 per i soggetti aventi periodo di imposta coincidente con l’anno solare), con partita Iva attiva al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis);
  • a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’ammontare di tale contributo è determinato applicando alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre2019 – al netto di tutti i contributi a fondo perduto riconosciuti dall’Agenzia delle entrate, compreso il contributo “automatico” di cui ai commi da 1 a 3 e alternativo di cui ai commi da 5 a 13 – la percentuale che verrà definita con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo spettante potrà :

– essere erogato dall’Agenzia delle entrate direttamente sul conto corrente bancario o postale;
– essere riconosciuto, nella sua totalità, sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, presentando il Mod. F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.
Anche per l’ottenimento di tale contributo è necessario presentare apposita istanza all’Agenzia delle entrate.