GREEN DEAL : ECCO LE NORME PER LA TRANSIZIONE VERDE
APPROVATI I REGOLAMENTI DEL PIANO INDUSTRIALE
Negli ultimi mesi sono arrivati a conclusione gli iter normativi di alcuni importanti pacchetti di misure di politica industriale previsti all’interno del Piano industriale del Green Deal europeo.
Con tre importanti regolamenti, il Consiglio dell’Unione europea ha portato a conclusione l’iter delle misure più importanti di politica industriale previste nel Piano industriale del Green Deal europeo.
Si tratta di provvedimenti che avranno un forte impatto sull’industria europea nel futuro prossimo, sulla sua competitività e sulla sua transizione verso la neutralità climatica :
- Ad aprile è stato approvato il regolamento sulle materie prime critiche, che andrà a regolamentare le materie prime fondamentali per i settori strategici dell’UE e sull’industria a zero emissioni.
- Il 21 maggio il Consiglio dell’UE ha approvato in via definitiva la normativa di riforma del mercato dell’energia elettrica e del gas che contribuirà alla transizione verso l’energia pulita e alla sicurezza dell’approvvigionamento.
- il 27 maggio è stato approvato il regolamento sull’industria a zero emissioni nette (Net-zero Act), che istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema europeo di produzione di tecnologie a zero emissioni nette.
Materie prime critiche
Il regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche.
L’obiettivo generale del regolamento è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro atto a garantire l’accesso dell’Unione a un approvvigionamento sicuro, resiliente e sostenibile di materie prime critiche, anche favorendo l’efficienza e la circolarità lungo tutta la catena del valore.
Per raggiungere l’obiettivo generale il regolamento stabilisce misure volte a:
a) ridurre il rischio di perturbazioni dell’approvvigionamento relative alle materie prime critiche suscettibili di falsare la concorrenza e frammentare il mercato interno, in particolare individuando e sostenendo progetti strategici che contribuiscono a ridurre le dipendenze e a diversificare le importazioni e compiendo sforzi per incentivare il progresso tecnologico e l’efficienza delle risorse al fine di moderare l’aumento previsto del consumo di materie prime critiche nell’Unione;
b) migliorare la capacità dell’Unione di monitorare e attenuare il rischio di approvvigionamento connesso alle materie prime critiche;
c) garantire la libera circolazione delle materie prime critiche e dei prodotti contenenti materie prime critiche immessi sul mercato dell’Unione assicurando al contempo un livello elevato di protezione dell’ambiente e di sostenibilità, anche attraverso il miglioramento della loro circolarità.
Rientrano nella classificazione di materie prime critiche una serie di materie prime indispensabili per un’ampia gamma di tecnologie necessarie per molti settori strategici per l’UE, quali le tecnologie pulite, il digitale, il settore aerospaziale e la difesa, fondamentali l’economia e per la competitività dell’UE.
Riforma del mercato dell’energia elettrica
Il regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 modifica i regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 per quanto riguarda il miglioramento dell’assetto del mercato dell’energia elettrica dell’Unione.
L’obiettivo del regolamento è di garantire la sovranità energetica europea e ridurre così il rischio di prezzi elevati e volatili.
Prevede l’introduzione di misure che nel loro insieme dovrebbero rendere più stabili e più indipendenti dai costi delle importazioni di combustibili fossili i prezzi dell’energia elettrica.
Grazie alle nuove misure previste, i consumatori beneficeranno di una più ampia scelta di contratti e disporranno di informazioni più chiare prima di sottoscrivere un contratto, potranno cambiare più facilmente fornitore e avranno a disposizione strumenti di confronto dei prezzi e informazioni di fatturazione accurate, eque e trasparenti. I consumatori vulnerabili e le persone in condizioni di povertà energetica saranno anche maggiormente tutelati dalla disconnessione. Garantendo inoltre che sia i fornitori sia i consumatori possano beneficiare di un maggiore ricorso a strumenti di mercato a più lungo termine la riforma permetterà una maggiore certezza degli investimenti sia per i produttori di energia che per i consumatori industriali e aiuterà le imprese a restare competitive grazie a costi energetici più prevedibili.
Industria a zero emissioni nette
Il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette.
Il regolamento, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’UE del 28 giugno, è entrato in vigore il giorno successivo.
L’obiettivo generale del regolamento è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro che garantisca l’accesso dell’Unione a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di tecnologie a zero emissioni nette, anche incrementando la capacità di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e le relative catene di approvvigionamento per salvaguardarne la resilienza, contribuendo nel contempo al conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di clima e della neutralità climatica, nell’intento di decarbonizzare l’economia e la società dell’Unione, e contribuendo a creare posti di lavoro di qualità nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, migliorando in tal modo anche la competitività dell’Unione.
Per conseguire l’obiettivo generale, il regolamento stabilisce misure volte a:
a) ridurre il rischio di perturbazioni dell’approvvigionamento connesse alle tecnologie a zero emissioni nette che potrebbero comportare una distorsione della concorrenza e la frammentazione del mercato interno, in particolare individuando e sostenendo l’incremento della capacità di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e delle relative catene di approvvigionamento;
b) istituire un mercato dell’Unione dei servizi di stoccaggio di CO 2 ;
c) incoraggiare la domanda di tecnologie a zero emissioni nette sostenibili e resilienti mediante procedure di appalto, aste e altre forme di intervento pubblico;
d) migliorare le competenze attraverso il sostegno delle accademie, salvaguardando e creando in tal modo posti di lavoro di qualità;
e) sostenere l’innovazione attraverso la creazione di spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette, il coordinamento delle attività di ricerca e innovazione tramite il gruppo direttivo del piano strategico per le tecnologie energetiche, nonché attraverso il ricorso ad appalti precommerciali e ad appalti pubblici per soluzioni innovative;
f) migliorare la capacità dell’Unione di monitorare e attenuare i rischi di approvvigionamento connessi alle tecnologie a zero emissioni nette.
La Commissione e gli Stati membri sostengono i progetti di produzione a zero emissioni nette al fine di garantire la riduzione delle dipendenze strategiche nell’Unione delle tecnologie a zero emissioni nette e delle relative catene di approvvigionamento attraverso il conseguimento di una capacità di produzione per tali tecnologie corrispondente a:
a) un parametro di riferimento pari ad almeno il 40 % del fabbisogno annuo dell’Unione per quanto riguarda la diffusione delle pertinenti tecnologie necessarie per conseguire gli obiettivi dell’Unione in materia di clima ed energia per il 2030;
b) un aumento della quota dell’Unione per quanto riguarda le tecnologie pertinenti al fine di raggiungere il 15 % della produzione mondiale entro il 2040 sulla base del monitoraggio a norma dell’articolo 42, tranne nei casi in cui l’aumento della capacità di produzione dell’Unione sarebbe notevolmente superiore al fabbisogno dell’Unione per quanto riguarda la diffusione delle pertinenti tecnologie necessarie per conseguire gli obiettivi dell’Unione in materia di clima ed energia per il 2040
Entro il 30 dicembre 2024, gli Stati membri istituiscono o designano una o più autorità quali punti di contatto unici al livello amministrativo pertinente. Ciascun punto di contatto unico è incaricato di agevolare e coordinare la procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, e di fornire informazioni sulla razionalizzazione delle procedure amministrative.
L’obiettivo dell’Unione europea è quello di diventare il continente leader nella produzione di tecnologie a zero emissioni nette, che comprendono pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, batterie, elettrolizzatori e tecnologie nucleari, comprese le componenti chiave di tali tecnologie, come le celle fotovoltaiche o le pale delle turbine eoliche, per garantire che i cittadini abbiano accesso a un’energia pulita, sicura e a prezzi accessibili. In numeri, il suo obiettivo target è che la capacità di produzione complessiva delle tecnologie strategiche a zero emissioni nette dell’Unione si avvicini o raggiunga almeno il 40% del fabbisogno annuale di diffusione entro il 2030.