LE ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES)
IMPORTANTE MISURA NEL DECRETO SUD
Tra le misure a favore del Mezzogiorno introdotte con il decreto legge n. 91 del 2017, cosiddetto decreto Sud, l’istituzione delle Zone economiche speciali (Zes), a valere sulle risorse Fondo sviluppo e coesione.
Lo scopo delle ZES è quello di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l’insediamento di nuove imprese. Tali imprese sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché alle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES, e beneficiano di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.
Esse sono concentrate nelle aree portuali e nelle aree ad esse economicamente collegate, nelle regioni meridionali, definite dalla normativa europea come “meno sviluppate” (Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania) o “in transizione” (Sardegna, Abruzzo e Molise).
La Zona economica speciale è definita come un’area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale.
In Italia, nelle regioni in cui possono essere istituite le ZES, sono porti della rete centrale: Palermo, Augusta, Gioia Tauro, Cagliari, Taranto, Bari, Napoli. Tra i porti della rete globale rientrano, tra gli altri, Catania, Messina, Milazzo, Siracusa, Trapani, Gela, Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Brindisi, Salerno, Olbia, Porto Torres.
Le regioni che presentino tali condizioni possono presentare una proposta di istituzione di ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche stabilite dal regolamento europeo, accompagnata da un piano di sviluppo strategico. Inoltre, anche le regioni che non posseggano aree portuali possono presentare istanza di istituzione di una ZES, ma solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un’area portuale avente le caratteristiche richieste.
In particolare, le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o effettuano investimenti incrementali all’interno delle ZES usufruiscono di benefici fiscali, nonché di riduzione dei termini dei procedimenti e di semplificazione degli adempimenti rispetto alla normativa vigente, che sono definiti nell’articolo 5 del D.L. n. 91/2017.