LEGGE DI BILANCIO 2021 : AGEVOLAZIONI PER AZIENDE E COOPERATIVE
NELLA FINANZIARIA INCENTIVI FISCALI PER AZIENDE E COOPERATIVE
Incentivi fiscali operazioni di aggregazione aziendale Art. 1, cc. 233-243
In caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda e deliberate dall’assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il 1.01.2021 e il 31.12.2021, è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:
- perdite fiscali maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla medesima data;
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto maturato fino al periodo d’imposta prece dente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta alla medesima
Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti indicati possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio.
La trasformazione in credito d’imposta avviene, per 1/4, alla data di efficacia giuridica delle operazioni e, per i restanti 3/4, al primo giorno dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni per un ammontare complessivo non superiore al:
- 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero
- 2% della somma delle attività oggetto di confermento.
In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimento d’azienda, i componenti del conferitario rilevano ai fini della trasformazione negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante; a tal fine, è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell’art. 2501-quater, cc. 1 e 2 C.C.
Dalla data di efficacia giuridica dell’operazione di aggregazione, per i soggetti:
- non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all’art. 84 Tuir relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d’imposta a;
- non sono deducibili né trasformabili in credito d’imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d’imposta.
Ai fini della disposizione, le società che partecipano alle operazioni devono essere operative da almeno 2 anni e, alla data di effettuazione dell’operazione e nei 2 anni precedenti non devono far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso, essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto. Inoltre, le disposizioni non si applicano a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ovvero lo stato di insolvenza.
Il credito d’imposta derivante dalla trasformazione non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di im- porto, in compensazione, ovvero essere ceduto ovvero essere chiesto a rimborso.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 109, c. 5 Tuir.
La trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d’imposta è condizionata al pagamento di una commissione pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate. Il versamento della commissione è effettuato per il 40% entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni e per il restante 60% entro i primi 30 giorni dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni. La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap nell’esercizio in cui avviene il pagamento.
Agevolazioni per costituzione di cooperative di lavoratori Art. 1, cc. 270-273
- Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative (costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto) non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori
- Le agevolazioni sull’imposta di successione e donazione per i trasferimenti di aziende, di quote sociali e di azioni, nonché l’esenzione fiscale delle plusvalenze relative alle medesime operazioni, sono applicabile anche nel caso di cessione di azienda relativa alle piccole società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari in- tendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori
- Le predette cooperative devono rispettare la condizione di prevalenza che qualifica la cooperativa come “a mutualità prevalente” (art. 2513 C.C.) a decorrere dal 5° anno successivo alla loro costtuzione.