LEGGE DI BILANCIO 2021 : MISURE IN MATERIE DI PENSIONI

NELLA LEGGE FINANZIARIA NORME A FAVORE DEI PENSIONANDI

 

Proroga anticipo pensionistico “Opzione donna”                                                                  Art. 1, c. 336

L’accesso al regime di pensione anticipata, con calcolo dell’assegno interamente contributivo, previsto per le lavoratrici denominato “Opzione donna” è consentito ai soggetti che raggiungono i requisiti entro il 31.12.2020 (anziché 31.12.2019). Per il personale del comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato è possibile presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28.02.2021, con effetti dall’inizio dell’anno scolastico o accademico 2021-2022.

 

Proroga Ape sociale                                                                                                         Art. 1, cc. 339

La pensione anticipata assistita dallo Stato Ape sociale è prorogata fino al 31.12.2021.

 

Isopensione                                                                                                              Art. 1, c. 345

È prorogata fino al 2023 la possibilità di accesso all’isopensione, con 7 anni di anticipo rispetto all’età pensionabile.

 

Salvaguardia esodati                                                                                                     Art. 1, cc. 346-348

Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’art. 24 D.L. 201/2011, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 2.400 unità, ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31.12.2011 appartenenti alle specifiche categorie previste.

Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il temine di decadenza di 60 giorni dal 1.01.2021, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia.

 

Contratto di espansione                                                                                                        Art. 1, c. 349

Le disposizioni relative all’applicazione sperimentale del contratto di espansione sono prorogate al 2021, con estensione, per il solo anno 2021, alle aziende di qualsiasi settore che occupino almeno 500 dipendenti e, limitatamente agli effetti del punto seguente, fino a 250 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi.

Per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata di cui all’art. 24, c. 10 D.L. 201/2011, nell’ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un’indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall’Inps. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.

Per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l’indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all’art. 1 D.Lgs. 22/2015, e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all’art. 12 D.Lgs. 22 /2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa.

Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che, all’atto dell’indicazione del numero dei lavoratori da assumere, si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni 3 lavoratori che abbiano prestato il consenso, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro opera per ulteriori 12 mesi, per un importo calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore.

Allo scopo di dare attuazione al contratto, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all’Inps, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’Inps la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile, l’Inps è tenuto a non erogare le prestazioni.

 

Anzianità per contratto a tempo parziale ciclico                                                                   Art. 1, c. 350

Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell’art. 7, c. 1 D.L. 463/1983.

Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima del 1.01.2021, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore al 1.01.2021.

 

Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa per lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps (ISCRO)                                                                      Art. 1, cc. 386-401

Nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali, è istituita in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), erogata dall’Inps.

L’indennità è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo.

L’indennità è riconosciuta ai soggetti che presentano i seguenti requisiti:

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
  • avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
  • avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolari di partita Iva attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in

La domanda è presentata dal lavoratore all’Inps in via telematica entro il 31.10 di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse.

L’Inps comunica all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L’Agenzia delle Entrate comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali.

I requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’indennità.

L’indennità, pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle Entrate, spetta a decorrere dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per 6 mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.

L’importo dell’indennità non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. I limiti di importo sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente.

La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

La cessazione della partita Iva nel corso dell’erogazione dell’indennità determina l’immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla disposizione è disposto un aumento dell’aliquota dovuta alla gestione separata per i suddetti soggetti pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo con gli stessi criteri stabiliti ai fini Irpef, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

L’erogazione dell’indennità è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.