LEGGE DI BILANCIO 2021 : MISURE PER LAVORATORI AUTONOMI

INDENNITA’ STRAORDINARIA PER I LAVORATORI AUTONOMI (ISCRO)

 

Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa per lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps (ISCRO)                Art. 1, cc. 386-401

Nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali, è istituita in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), erogata dall’Inps.

L’indennità è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo.

L’indennità è riconosciuta ai soggetti che presentano i seguenti requisiti:

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
  • avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
  • avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolari di partita Iva attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in

La domanda è presentata dal lavoratore all’Inps in via telematica entro il 31.10 di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse.

L’Inps comunica all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L’Agenzia delle Entrate comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali.

I requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’indennità.

L’indennità, pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle Entrate, spetta a de- correre dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per 6 mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.

L’importo dell’indennità non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. I limiti di importo sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente.

La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

La cessazione della partita Iva nel corso dell’erogazione dell’indennità determina l’immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla disposizione è disposto un aumento dell’aliquota dovuta alla gestione separata per i suddetti soggetti pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo con gli stessi criteri stabiliti ai fini Irpef, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

L’erogazione dell’indennità è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.