LEGGE DI BILANCIO 2021 : PROROGA AMMORTIZZATORI SOCIALI
INTERVENTI IN FAVORE DEI LAVORATORI
Proroga CIGS imprese con rilevanza economica strategica Art. 1, c. 285
È prorogata, per gli anni 2021 e 2022, la possibilità per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, che abbiano esaurito la disponibilità di utilizzo della CIGS prevista dalla normativa vigente, in presenza di complessità dei processi di riorganizzazione o di risanamento aziendale o anche di gestione degli esuberi occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di CIGS, (art4. 4, 22, 22-bis, c. 1 D.Lgs.148/2015).
La proroga può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale. La disciplina per l’accesso alla proroga resta invariata.
CIGD per crisi aziendale Art. 1, cc. 286-288
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono concedere nel 2021, per dare attuazione a piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali, ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga; nel limite massimo di 12 mesi, anche non continuativi.
Aree di crisi industriale complessa Art. 1, cc. 289-290
Sono stanziate nuove risorse per il completamento dei piani di recupero occupazionale nelle aree di crisi industriale complessa, destinate ai trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga, finalizzate dalle Regioni, nell’anno 2021, alla prosecuzione:
- della CIGS (art. 44, c. 11-bis D.Lgs. 148/2015);
- del trattamento di mobilità in deroga (art. 53-ter D.L. 50/2017) a favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa.
È istituito un apposito fondo di sostegno al reddito al fine di garantirne la copertura finanziaria per gli interventi di CIGS e CIGD nelle aree di crisi industriale complessa individuati dalle regioni per l’anno 2020 ma non autorizzati per mancanza di fondi.
Cig, integrazione salariale e Cig in deroga per Covid-19 Art. 1, cc. 300-303,305
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga (artt. 19-22-quinquies D.L. 18/2020) per una durata massima di 12 settimane.
Le 12 settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1.01.2021 e il 31.03.2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1.01.2021 e il 30.06.2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.
Con riferimento a tali periodi, le predette 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19. I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’art. 12 D.L. 137/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1.01.2021 sono imputati, ove autorizzati, alle citate 12 settimane.
Le domande di accesso ai nuovi trattamenti devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro il 28.02.2021.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono rinviati al 31.01.2021, se tale ultima data è posteriore. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
I benefìci sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25.03.2020 e in ogni caso in forza alla data del 1.01.2021.
CISOA Art. 1, 304-305
Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1.01.2021 e il 30.06.2021.
La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’art. 1, c. 8 D.L. 104/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31.12.2020, sono imputati ai 90 giorni.
In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro il 28.02.2021.
I periodi di integrazione autorizzati ai sensi del D.L. 104/2020 e ai sensi della nuova disposizione sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.
I benefìci sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25.03.2020 e in ogni caso in forza alla data del 1.01.2021.
Esonero contributivo alternativo ad ammortizzatori sociali Art. 1, cc. 306-308
Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i nuovi trattamenti ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e trattamento di integrazione salariale in deroga per Covid-19, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (art. 3 D.L. 104/2020) per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31.03.2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, riparametrato e applicato su base mensile.
I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell’art. 12, c. 14 D.L. 137/2020 possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai nuovi trattamenti di integrazione salariale.
Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
Sostegno al reddito settore pesca Art. 1, cc. 315-319
Ai lavoratori marittimi imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e ai pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, che sospendono o riducono l’attività lavorativa o che hanno subìto una riduzione del reddito per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è concesso un trattamento di sostegno al reddito, per la durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1.01.2021 e il 30.06.2021.
Per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca e per i pescatori autonomi la riduzione del reddito del 1° semestre 2021 deve risultare al- meno pari al 33% rispetto al reddito del 1° semestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.
La domanda deve essere presentata all’Inps, per i lavoratori subordinati, entro il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e, per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca e per i pescatori autonomi, entro il 30.09.2021.
Il trattamento non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto, per i lavoratori subordinati, nella misura pari agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale e, per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca e per i pescatori autonomi, nella misura di 40 euro netti al giorno. Il trattamento non dà luogo all’accredito della contribuzione figurativa né al pagamento dell’assegno per il nucleo familiare.