LEGGE DI BILANCIO 2021 : SUPERBONUS 110%

LA LEGGE FINANZIARIA PROROGA LE DETRAZIONI PER LE RISTRUTTURAZIONI DEGLI IMMOBILI

Superbonus 110%     Art. 1, cc. 66-75

È esteso l’arco temporale di riferimento previsto per le spese oggetto di detrazione in relazione agli interventi di riqualificazione energetica e antisismici già ammessi alla detrazione del 110% (superbonus).

Le spese detraibili sono quelle sostenute per gli interventi effettuati sugli edifici dal 1.07.2020 fino al 30.06.2022 (e, per gli istituti autonomi case popolari (IACP), le spese sostenute fino al 31.12.2022), da ripartire tra gli aventi diritto in:

  • 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute fino al 31.12.2021 (fino al 30.06.2022 per gli Iacp);
  • 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022 (dal 1.07.2022 per gli Iacp).

La detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Con riferimento agli Iacp, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30.06.2023, a condizione che alla data del 31.12.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione sono incluse le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Possono fruire dell’agevolazione le persone fisiche e i condomini per gli interventi realizzati sul numero massimo di 2 unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa (interventi trainanti), senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Ai fini del superbonus, un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (Ape) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici opache, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.

Rientrano nell’agevolazione (interventi trainati) anche gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità (art. 16bis, c. 1, lett. e) Tuir), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni.

La detrazione prevista per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici è estesa an- che agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici. La detrazione è ripartita in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022.

Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1.07.2020 al 30.06.2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi agevolati e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:

  • euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno secondo la nuova definizione;
  • euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di 8 colonnine;
  • euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a 8 colonnine. L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

Anche le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell’edificio e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

L’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni relative al superbonus abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale, purché questa:

  • non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
  • preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione per la detrazione del 110%, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
  • garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa, il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività asseverazione per la detrazione del 110% con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli inter- venti oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile.

Per gli interventi agevolati al 110%, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

È prorogata anche alle spese sostenute nel 2022 la possibilità di optare per la cessione o per lo sconto in fattura in luogo della fruizione diretta della detrazione maggiorata del 110%.

 

INTERVENTI SU IMMOBILI DANNEGGIATI DA EVENTI SISMICI

Per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche (art. 16, cc. 1bis-1septies D.L. 63/2013), l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1.07.2020 al 30.06.2022. Per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in 4 quote annuali di pari importo.

Gli incentivi spettano in tutti i comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1.04.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ed è alternativo al contributo per la ricostruzione. Nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1.04.2009 nei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, l’agevolazione per gli interventi di miglioramento del rischio sismico spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

L’aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici, previsto per i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, 2017 e 2009, è esteso a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo sta- to d’emergenza ed è applicabile per le spese sostenute entro il 30.06.2022.

L’efficacia delle proroghe resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.