MISE – PROGETTI DI RICERCA PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA
GREEN NEW DEAL ITALIANO – BANDO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Obiettivo
Sostenere iniziative che contribuiscano alla transizione ecologica e circolare aventi carattere innovativo, elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali.
Destinatari
La misura si rivolge ai seguenti soggetti
- le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
- le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
- i Centri di ricerca.
I soggetti possono presentare programmi anche congiuntamente tra loro, previa indicazione del soggetto capofila e fermo restando un importo progettuale a carico di ciascuna impresa partecipante di valore non inferiore a euro 3.000.000.
Possono partecipare ai programmi proposti congiuntamente da più soggetti un numero massimo di imprese beneficiarie, comprendenti il capofila ed i co-proponenti:
- pari a tre, nel caso dei progetti presentati a valere sulla procedura a sportello a);
- pari a cinque, nel caso dei progetti presentati a valere sulla procedura negoziale b).
I programmi congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato.
Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del programma proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:
-
- la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
- la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all’utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;
- l’individuazione del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico.
Interventi ammissibili
L’intervento sostiene progetti coerenti con gli ambiti di intervento del Green New Deal italiano, con particolare riguardo agli obiettivi di:
- a. decarbonizzazione dell’economia
- b. economia circolare
- c. riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi
- d. rigenerazione urbana
- e. turismo sostenibile
- f. adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico
Le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale devono essere finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti.
Gli investimenti per l’industrializzazione, che sono ammessi esclusivamente per le PMI, devono avere un elevato contenuto di innovazione e sostenibilità, ed essere volti a diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi ovvero a trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Possono essere ammessi distintamente ovvero insieme ad un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell’ambito di un programma integrato presentato per l’ottenimento di agevolazioni, alle condizioni previste dal decreto.
I progetti ammissibili inoltre devono:
- essere realizzati nell’ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale;
- prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 3 milioni e non superiori a 40 milioni di euro;
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del provvedimento di concessione;
- avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi per le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, e non superiore a 12 mesi per quelle di industrializzazione. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero dello sviluppo economico può concedere una proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi;
- Contribuire al raggiungimento di uno o più obiettivi tra quelli previsti (lett. a-e).
Spese ammissibili
Sono considerate ammissibili le seguenti voci di costo
- il personale dell’impresa proponente, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
- gli strumenti e le attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo;
- i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
- le spese generali relative al progetto;
- i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
Nel caso delle attività di industrializzazione, sono ammissibili, nel rispetto delle relative disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del Regolamento GBER, i costi sostenuti dalle PMI, strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti, relativi:
- all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali che riguardino macchinari, impianti e attrezzature, ivi compresi i programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei predetti beni materiali;
- all’acquisizione di immobilizzazioni immateriali relative a brevetti di nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, diritti di licenza di sfruttamento o di conoscenze tecniche anche non brevettate, che devono essere ammortizzabili, utilizzate esclusivamente nelle unità produttive destinatarie delle agevolazioni, acquistate a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente, e devono figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa per almeno tre anni;
- all’acquisizione di servizi di consulenza, prestati da consulenti esterni, di natura non continuativa o periodica, e comunque diversi dai costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.
Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00) al netto di IVA. Sono ammissibili unicamente le spese e i costi relativi al programma effettuati nel periodo di svolgimento dello stesso.
Condizioni di accesso
Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, secondo i principi di adeguata ripartizione del rischio di credito.
Il finanziamento agevolato ed il finanziamento bancario costituiscono insieme il finanziamento. Possono beneficiare del finanziamento agevolato le imprese economicamente e finanziariamente sane e che siano in possesso di un adeguato merito di credito, secondo le valutazioni di cui al presente articolo effettuate dalle banche finanziatrici.
Procedura di accesso
Le imprese accedono alle agevolazioni secondo due distinte procedure:
-
- a sportello, per i programmi di importo non inferiore a 3 milioni e non superiore a 10 milioni di euro, con un massimo di tre imprese partecipanti
- negoziale, per i programmi di importo superiore a 10 milioni e non superiore a 40 milioni di euro, con un massimo di cinque imprese partecipanti.
Modalità di finanziamento
La misura prevede agevolazioni a sostegno della realizzazione dei programmi, nella forma:
- del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del FRI, per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili non inferiore al 50% e, comunque, non superiore al 70%;
- del contributo a fondo perduto, per una percentuale massima delle spese e dei costi ammissibili:
- i) pari al 15% come contributo alla spesa, a sostegno delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e per l’acquisizione delle prestazioni di consulenza relative alle attività di industrializzazione;
- ii) pari al 10% come contributo in conto impianti, per l’acquisizione delle immobilizzazioni oggetto delle attività di industrializzazione.
Il finanziamento agevolato ed il contributo possono essere concessi a ciascuna impresa beneficiaria esclusivamente in concorso tra loro. La concessione del contributo è subordinata alla deliberazione del finanziamento agevolato nel rispetto delle condizioni di accesso al FRI.
Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti “de minimis”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.
Caratteristiche del finanziamento
Nell’ambito del finanziamento, la quota di finanziamento bancario è fissata in misura non inferiore al 10%. In ogni caso, il finanziamento, unitamente al contributo, non può essere superiore al 100% dei costi e delle spese progettuali ammissibili.
Il finanziamento agevolato può essere assistito da idonee garanzie ed è concesso a un tasso non inferiore allo 0,50 per cento nominale annuo. Nel rispetto del predetto limite, il tasso agevolato applicabile è indicato nel provvedimento applicativo.
La durata del finanziamento può assumere un valore minimo di 4 anni e massimo di 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del progetto o programma e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.
L’inizio del rimborso della quota capitale del finanziamento bancario non può aver luogo fintantoché non sia stato rimborsato almeno il 50% del differenziale, in termini di capitale, tra il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario.
Scadenza
Presentazione delle domande a partire dal 17 Novembre 2022.