PNRR- BANDO DA 1 MILIARDO DI EURO PER I SETTORI “HARD TO ABATE” – PARTE 3′

PROGETTI DI INVESTIMENTO PER LA PRODUZIONE DI IDROGENO

Dotazione finanziaria 450 (quattrocentocinquanta) milioni di euro condivisi

 Progetti di investimento ammissibili
I progetti di investimento devono prevedere uno o più elettrolizzatori per la produzione di idrogeno rinnovabile e relativi sistemi ausiliari necessari al processo produttivo, ivi inclusi i sistemi di stoccaggio, e, eventualmente, uno o più impianti addizionali asserviti ai predetti elettrolizzatori ed uno o più eventuali sistemi di stoccaggio (behind-the-meter) dell’energia elettrica prodotta dai predetti impianti addizionali asserviti.

Ai fini dell’ammissibilità, i progetti di cui al comma 1 devono rispettare le seguenti condizioni:

  1. essere realizzati dai soggetti di cui all’articolo 5;
  2. prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 500 (cinquecento) mila euro;
  3. essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni;
  4. essere ultimati entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni e non oltre l’11 maggio 2026, se antecedente;
  5. essere finalizzati alla produzione di idrogeno rinnovabile;
  6. per i Piani di decarbonizzazione industriale essere dimensionati per soddisfare al più il fabbisogno termico del prototipo;
  7. per i Piani di decarbonizzazione industriale essere a servizio esclusivo, per almeno 10 (dieci) anni dalla realizzazione degli stessi, dei macchinari o linee produttive ed essere dimensionati per soddisfare al più il fabbisogno termico del macchinario o linea produttiva;
  8. per gli impianti addizionali asserviti oggetto di incentivazione, non è ammessa l’immissione nella rete elettrica per finalità di vendita dell’energia prodotta, ad eccezione dei casi di manutenzione dell’elettrolizzatore e per quantità annue inferiori al 10 (dieci) per cento di quella annualmente prodotta. È inoltre ammessa, entro il predetto limite del 10 (dieci) per cento, l’autoconsumo e/o cessione gratuita in favore del sito utilizzatore dell’idrogeno;
  9. per i progetti costituiti da un elettrolizzatore e da uno o più impianti addizionali asserviti situati dietro un unico punto di connessione alla rete, la capacità dell’elettrolizzatore non deve superare la capacità combinata degli impianti addizionali asserviti.

Costi ammissibili
I costi ammissibili sono i costi di investimento direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione dei progetti ammissibili relativi all’acquisto di immobilizzazioni, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Detti costi, da rilevare separatamente per ciascuna delle componenti di progetto, riguardano:

  1. opere murarie e assimilate, nei limiti del 10 (dieci) per cento del totale dei costi ammissibili
    di ciascuna delle componenti;
  2. macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
  3. programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, nei limiti del 10 (dieci) per cento del totale dei costi ammissibili di ciascuna delle componenti;
  4. progettazione degli impianti e delle opere da realizzare, direzione dei lavori, collaudi di legge e oneri di sicurezza connessi con la realizzazione del progetto. Tali spese sono ammissibili qualora capitalizzate, nel limite del 20 (venti) per cento del totale dei costi ammissibili di ciascuna delle componenti.

Forma e intensità delle agevolazioni concedibili
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti per un importo massimo pari:

  1. al 45 (quarantacinque) per cento dei costi ammissibili relativi agli elettrolizzatori e ai relativi sistemi ausiliari necessari al processo produttivo, ivi inclusi i sistemi di stoccaggio, e agli impianti addizionali asserviti;
  2. al 30 (trenta) per cento dei costi ammissibili relativi ai sistemi di stoccaggio dell’energia elettrica.

Le intensità di cui al comma 1 sono maggiorate di 10 (dieci) punti percentuali per le medie imprese
e di 20 (venti) punti percentuali per le piccole imprese, ivi comprese le micro imprese.
L’aiuto massimo concedibile non può in ogni caso superare 30 (trenta) milioni di euro per impresa per progetto di investimento.