PNRR – BANDO MIPAAF

SVILUPPO LOGISTICA PER I SETTORI AGROALIMENTARE, PESCA E ACQUACOLTURA

Contributo a sostegno degli investimenti materiali e immateriali nella logistica agroalimentare, che prevedano programmi di sviluppo per la logistica agroalimentare rivolti alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, nonché eventualmente a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione connessi ad un programma di sviluppo per la logistica agroalimentare.

Obiettivo

Ridurre i costi ambientali ed economici della logistica agroalimentare e sostenere l’innovazione dei processi produttivi.

Le risorse sono destinate alla logistica nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo e alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, finalizzate a perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

  1. – ridurre l’impatto ambientale ed incrementare la sostenibilità dei prodotti;
  2. – migliorare la capacità di stoccaggio e trasformazione delle materie prime;
  3. – preservare la differenziazione dei prodotti per qualità, sostenibilità, tracciabilità e caratteristiche produttive;
  4. – potenziare, indirettamente, la capacità di esportazione delle PMI agroalimentari italiane;
  5. – rafforzare la digitalizzazione nella logistica anche ai fini della tracciabilità dei prodotti;
  6. – ridurre lo spreco alimentare.

Destinatari

Sono soggetti beneficiari:

  • le imprese, come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le società cooperative, i loro consorzi che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
  • le organizzazioni di produttori agricoli;
  • le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione;
  • indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228

regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel registro delle imprese.

Il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare può essere realizzato in forma individuale o congiunta, anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.

Finanziamento

Interventi ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni i contratti per la logistica agroalimentare, che si esplicano nei seguenti interventi:

  • investimenti in attivi materiali e immateriali (quali locali di stoccaggio delle materie prime agricole, trasformazione e conservazione delle materie prime, digitalizzazione della logistica e interventi infrastrutturali sui mercati alimentari);
  • investimenti nel trasporto alimentare e nella logistica, per ridurre i costi ambientali ed economici;
  • interventi di innovazione dei processi produttivi, dell’agricoltura di precisione e della tracciabilità (ad esempio attraverso la blockchain), realizzati nei seguenti settori:
    • produzione agricola primaria (art. 10 del DM 13/06/22)
    • trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (art. 11 del DM 13/06/22)
    • altre attività afferenti la logistica nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo (art. 12 del DM 13/06/22)

Il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare deve riguardare:

  • un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla realizzazione di investimenti nella logistica agro-alimentare per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d’investimento;
  • eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali.

A – Programma di sviluppo per la logistica agroalimentare

Sono previste tre tipologie di programmi, a seconda del settore specifico dell’impresa:

  • Programma di sviluppo per la logistica agroalimentare nell’ambito della produzione agricola primaria;
  • Programma di sviluppo per la logistica agroalimentare nell’ambito della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;
  • Programma di sviluppo per la logistica agroalimentare realizzato da imprese attive in altri settori

I progetti d’investimento, con l’esclusione di eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a

  • 1.5 milioni di euro per il Programma di sviluppo per la logistica agroalimentare nell’ambito della produzione agricola primaria;
  • 5 milioni di euro gli altri due programmi;

e non superiore, per tutti e tre i programmi, a 25 milioni di euro, e comunque prevedere un aiuto di importo non superiore a 12 milioni di euro.

Nel caso in cui il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare sia realizzato da più imprese facenti parte di un contratto di rete, l’investimento della singola impresa deve essere pari ad almeno

  • 500.000 euro per il Programma di sviluppo per la logistica agroalimentare nell’ambito della produzione agricola primaria;
  • 1 milione di euro per gli altri due programmi.

Nel caso in cui il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare sia realizzato da più soggetti in forma congiunta è previsto un investimento complessivo non inferiore a

  • 6 milioni di euro di cui almeno 3 per la società proponente e 500 mila euro per le società aderenti, per il Programma di sviluppo per la logistica agroalimentare nell’ambito della produzione agricola primaria;
  • 10 milioni di euro, di cui almeno 5 milioni per la società proponente e 1 milione di euro per le società aderenti, per gli altri due programmi;

e non superiore a 25 milioni di euro, e comunque con un aiuto di importo non superiore a 12 milioni di euro.

B – Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione 

Le agevolazioni possono essere concesse a fronte della realizzazione di attività di ricerca, di sviluppo sperimentale, di innovazione dell’organizzazione e di innovazione di processo finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo e/o l’applicazione delle tecnologie innovative.

I progetti d’investimento devono prevedere una richiesta di aiuto di importo complessivo non superiore a:

  • 20 milioni di euro per impresa e per progetto, nel caso di un progetto prevalentemente di ricerca industriale;
  • 15 milioni di euro per impresa e per progetto, nel caso di un progetto prevalentemente di sviluppo sperimentale.

Per questa tipologia di interventi, le imprese di grandi dimensioni sono ammissibili all’aiuto solo nell’ambito di un programma congiunto con PMI dove queste ultime sostengono cumulativamente almeno il 30% del totale dei costi ammissibili del progetto di innovazione dell’organizzazione o di innovazione di processo).

I soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro ventiquattro mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni, salvo richiesta di proroga sostenuta da motivi oggettivi per un periodo massimo di dodici mesi, o termine più breve ove reso necessario dalla normativa di riferimento applicabile al PNRR, e comunque non oltre la scadenza del 30 giugno 2026.

Spese ammissibili

A – Investimenti nella logistica agroalimentare 

Le spese ammissibili debbono riferirsi all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni.

Dette spese riguardano:

  • suolo aziendale e sue sistemazioni, nel limite del 10% dei costi totali ammissibili del progetto d’investimento;
  • opere murarie e assimilate, nel limite del 70% dei costi totali ammissibili del progetto d’investimento;
  • infrastrutture specifiche aziendali;
  • macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
  • programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili fino al 50% dell’investimento complessivo ammissibile;
  • acquisto di beni e prestazioni identificabili come connessi all’intervento di efficienza energetica o all’installazione dell’impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
  • acquisto e modifica di mezzi di trasporto aventi caratteristiche che consentano il rispetto del principio del «non arrecare un danno significativo». Tali beni devono essere strettamente necessari, connessi e funzionali all’investimento, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni.

Sono inoltre ammissibili, nella misura massima del 4% dell’investimento complessivo ammissibile per ciascun progetto d’investimento, le spese per consulenze connesse al progetto d’investimento che si riferiscono alle seguenti voci: progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, prestazioni di terzi per l’ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti.

I beni agevolati devono essere mantenuti nell’unità produttiva oggetto del progetto di investimento agevolato per almeno cinque anni, ovvero tre anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione del progetto stesso

B – Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione 

Sono agevolabili i costi riguardanti:

  • il personale del soggetto proponente;
  • gli strumenti e le attrezzature nuovi di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;
  • la ricerca contrattuale, quali le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché i costi per i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati esclusivamente per l’attività del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;
  • le spese generali;
  • i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione.

I costi di cui al comma 1 devono essere rilevati separatamente per le attività di ricerca, per le attività di sviluppo sperimentale, per le attività di innovazione dell’organizzazione e per le attività di innovazione di processo.

Finanziamento

Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra di loro:

  • finanziamento agevolato (nel limite massimo del 75% delle spese ammissibili, e deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o assicurative nel limite dell’importo in linea capitale del finanziamento. Durata massima 10 anni, preammortamento fino a 4 anni, a seconda delle esigenze connesse al programma);
  • contributo in conto impianti;
  • contributo diretto alla spesa.

L’utilizzo delle varie forme di agevolazione e la loro combinazione sono definiti in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento.

A – Investimenti nella logistica agroalimentare 

Agli interventi realizzati viene riconosciuto un contributo, con intensità di aiuto che variano a seconda del settore di appartenenza dell’impresa.

Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato, compresi quelli de minimis, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento di cui all’art. 9 del regolamento (UE) n. 241/2021 e purché tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento di cui al presente decreto. Gli aiuti possono essere altresì cumulati con qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, purché tale cumulo non riguardi gli stessi costi ammissibili, o le stesse quote parti del costo di uno stesso bene, e non porti al superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di intervento.

B – Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione 

Le agevolazioni sono concesse in una o più delle forme, limiti e condizioni previste:

  • dall’art. 25 del regolamento GBER, per i progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. La maggiorazione pari a 15 punti percentuali, prevista al paragrafo 6, lettera b), dello stesso art. 25, del regolamento GBER, può essere riconosciuta nel caso in cui il progetto preveda la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI e non preveda che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili; oppure nel caso in cui il progetto preveda la collaborazione effettiva tra un’impresa e uno o più organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, nell’ambito della quale tali organismi sostengano almeno il 10% dei costi ammissibili e abbiano il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;
  • dall’art. 29 del regolamento GBER, per i progetti di innovazione dell’organizzazione e di innovazione di processo.

La misura delle agevolazioni è definita nei limiti delle intensità massime, rispetto ai costi agevolabili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo, che esprime il valore attualizzato dell’aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 8, paragrafo 2, del regolamento GBER, le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di cui al presente titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo «de minimis» secondo quanto previsto dal regolamento n. 1407/2013 e dal regolamento n. 1408/2013, come modificato dal regolamento n. 316/2019, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal regolamento GBER.

Scadenza

Le domande  a partire dalle ore 12 del 12 Ottobre 2022 ed entro le ore 17 del 10 Novembre 2022.