PNRR: LINEE GUIDA PER LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E RENDICONTAZIONE

CIRCOLARE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Lo scorso 11 agosto la Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la Circolare n. 30 che descrive i principali flussi procedurali inerenti i processi di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR.

Insieme alla Circolare sono state pubblicate le Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori.

Si tratta di 70 pagine di particolare importanza che hanno lo scopo di fornire alle Amministrazioni centrali titolari di misure (investimenti/riforme) PNRR ed ai Soggetti Attuatori linee di orientamento e di indirizzo metodologiche, nonché indicazioni di massima e, per quanto possibile, suggerimenti operativi su elementi attuativi di particolare rilievo che caratterizzano le principali fasi amministrative di avvio e attuazione degli interventi PNRR quali: misure/controlli per la corretta individuazione del “titolare effettivo1” del destinatario dei fondi o appaltatore, misure/controlli per la prevenzione e il contrasto del “conflitto di interessi” e del “doppio finanziamento” e, più in generale, indicazioni procedurali per un corretto espletamento delle attività di controllo e rendicontazione delle spese e di Milestone & Target al fine, rispettivamente, di attestare ed accertare l’effettivo ed efficace avanzamento fisico e finanziario delle misure del PNRR.

In base all’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) ed a quanto previsto dai conseguenti accordi di prestito e finanziamento per l’attuazione del dispositivo, gli Stati membri devono adottare tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione affinché l’utilizzo dei fondi sia conforme al diritto dell’Unione e nazionale applicabile e, in particolare, sia garantita la prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti di interessi e del “doppio finanziamento”.
In particolare è stabilito l’obbligo di raccogliere le seguenti categorie standardizzate di dati,
garantendone il relativo accesso:

  • il nome del destinatario finale dei fondi;
  • il nome dell’appaltatore e del subappaltatore, ove il destinatario finale dei fondi sia
    un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell’Unione in
    materia di appalti pubblici;
  • il nome, il cognome e la data di nascita del titolare effettivo del destinatario dei fondi o appaltatore.

Per quanto riguarda il Piano italiano, le procedure previste per l’individuazione e la rettifica delle
frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti di interessi e per evitare i casi di doppio finanziamento,
unitamente al processo di verifica/implementazione delle categorie di dati a sistema, devono fornire
una risposta proporzionata e adeguata alle situazioni specifiche relative all’erogazione dei fondi.