POLITICA DI COESIONE : IL GOVERNO ACCELERA
SPINTA SULLA SPESA PER IL PERIODO 2021-2027
Come sappiamo, su proposta del Governo italiano, il Consiglio dell’Unione europea in data 8 dicembre 2023 ha apportato delle modifiche al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Tra le varie modifiche è stata inserita, nell’ambito della Missione 1, Componente 1, la riforma 1.9.1, finalizzata ad accelerare l’attuazione della politica di coesione.
La riforma prevede la data di approvazione del piano strategico della zona economica speciale unica e l’entrata in vigore entro il primo trimestre del 2024 di una legislazione nazionale che individui, nel quadro dell’accordo di partenariato e per tutti i programmi in corso, le modalità necessarie per accelerare e migliorare l’attuazione della politica di coesione.
In attuazione della riforma è stato adottato il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 contenente disposizioni urgenti in materia di politica di coesione. Il provvedimento, in particolare, è volto a conferire unitarietà strategica e ad accelerare l’attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 mirati a ridurre i divari territoriali, in particolare nei settori delle risorse idriche, delle infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell’ambiente, dei rifiuti, dei trasporti e della mobilità sostenibile, dell’energia, del sostegno allo sviluppo e all’attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.
Il decreto-legge è composto da 38 articoli.
Ne riportiamo soltanto le indicazioni generali per ogni articolo.
L’articolo 1 individua i princìpi e le finalità del provvedimento, definisce il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l’attuazione ed incrementare l’efficienza della politica di coesione nei settori strategici: risorse idriche, infrastrutture per il rischio geologico e protezione dell’ambiente, rifiuti, trasporti e mobilità sostenibile, energia, sostegno allo sviluppo e all’attrattività delle imprese anche per le transizioni digitale e verde. L’obiettivo è rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi cofinanziati.
L’articolo 2 definisce l’ambito di applicazione del decreto per l’accelerazione dell’utilizzo delle risorse nei settori strategici di cui prima.
L’articolo 3 configura la cabina di regia per il Fondo di sviluppo e coesione e il confronto tra Stato, Regioni e Province autonome per il coordinamento, la complementarità, la sinergia e il monitoraggio.
All’articolo 4 ci sono le disposizioni per l’individuazione da parte delle amministrazioni titolari dei programmi della politica di coesione 2021-2027, con un elenco di interventi prioritari nei settori strategici. Al comma 7 dell’articolo 4 c’è il piano strategico per la ZES unica del Mezzogiorno.
All’articolo 5 ci sono disposizioni di monitoraggio e rafforzamento degli interventi prioritari, con relazioni semestrali.
All’articolo 6 troviamo il rafforzamento della capacità amministrativa e il supporto tecnico specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione.
L’articolo 7 definisce la premialità per le Regioni e Province autonome che portino tempestivamente a compimento gli interventi prioritari nei settori strategici.
L’articolo 8 reca le norme di finalizzazione ad attivare gli obiettivi previsti dal regolamento istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa e per il fondo per una transizione giusta.
L’articolo 9 stabilisce che il contingente del Nucleo per le politiche di coesione, con funzioni di controllo e di autorità di audit, sia composto da cinque unità.
L’articolo 10 introduce la possibilità di assegnare, con delibera CIPESS, le risorse del Fondo di sviluppo e coesione anche a quelle Regioni con cui non sia stato sottoscritto l’Accordo per la coesione.
L’articolo 11 interviene in tema di perequazione infrastrutturale del Mezzogiorno. I commi 5 e 7 dell’articolo 11 portano al 40 per cento la quota di risorse ordinarie in conto capitale che le amministrazioni devono destinare al Mezzogiorno.
L’articolo 12 interviene sui contratti istituzionali di sviluppo per la ricognizione delle funzioni di responsabile unico del contratto e per la revisione della governance.
L’articolo 13 dispone sulle zone logistiche semplificate, introducendo un contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali da parte delle imprese già esistenti e di quelle nuove. I commi 4 e 5 dell’articolo 13 aumentano la disponibilità del Fondo di sostegno per i Comuni marginali.
L’articolo 14 tratta del risanamento del sito industriale di Bagnoli. Il comma 4 dell’articolo 14 reca disposizioni per la valorizzazione energetica e la gestione dei rifiuti in Sicilia.
L’articolo 15 reca norme sulle misure di revoca delle risorse del Fondo di sostegno ai Comuni marginali.
L’articolo 16 prevede specifiche azioni a sostegno dell’avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriale e libero-professionale.
L’articolo 17 disciplina l’autoimpiego nel Centro-Nord Italia per il sostegno di attività imprenditoriali e libero-professionali per gli under 35.
L’articolo 18 disciplina le misure denominate Sud 2.0 per gli under 35 nel Mezzogiorno.
L’articolo 19 prevede che il Ministro del lavoro si avvalga di soggetti gestori delle misure per l’autoimpiego nel Centro-Nord e Sud 2.0.
Dall’articolo 20 al 29 ci sono misure per il mercato del lavoro, in particolare per rafforzare l’occupazione delle categorie dei lavoratori più svantaggiate in generale del Mezzogiorno. A disposizione per la promozione dell’occupazione ci sono oltre 2,8 miliardi di euro, a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-27 e sulle risorse della Misura 5 del PNRR, dedicata alle politiche attive collegate al programma GOL, a cui si aggiungono le risorse per la riconversione della competenza dei lavoratori nelle grandi imprese in crisi.
Le principali misure in materia di lavoro sono la promozione dell’autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell’attività di impresa; gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica; l’iscrizione dei percettori NASPI nel SIISL e modifica al funzionamento del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa.
Al fine di incrementare l’occupazione, il decreto coesione prevede inoltre tre esoneri contributivi per i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni. Si tratta del bonus giovani, che consiste nell’esonero al 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 500 euro per ventiquattro mesi, per l’assunzione di giovani di età non inferiore ai trentacinque anni; c’è il bonus donne, al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, che prevede l’esonero al 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di 650 euro, senza applicazione dei limiti di età; la terza misura riguarda il bonus ZES, che sostiene lo sviluppo occupazionale nella ZES unica del Mezzogiorno, attraverso uno sgravio contributivo del 100 per cento, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nei limiti di 650 euro, per ciascun lavoratore assunto, per datori di lavoro privati che occupano fino a dieci dipendenti.
Il decreto introduce poi misure per lo sviluppo e coesione territoriale, quali, tra l’altro, la revisione della disciplina e il finanziamento del Fondo perequativo infrastrutturale; la ricognizione dello stato di attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo; l’estensione delle misure di semplificazione dei benefici fiscali previsti per le ZES uniche e anche per le zone logistiche semplificate; le misure volte ad accelerare la realizzazione di interventi di risanamento ambientale e rigenerazione urbana nel comprensorio campano di Bagnoli-Coroglio.
Infine, sono introdotte misure specifiche in materia di istruzione, università e ricerca, con rinnovo fino al 15 giugno degli incarichi dei 6.147 collaboratori scolastici, assunti a tempo determinato a supporto dei progetti del PNRR e di Agenda Sud, e l’accelerazione di impiego delle risorse del Programma nazionale scuola e competenze 2021-2027, destinate al potenziamento delle infrastrutture sportive, dei laboratori tecnici e degli arredi negli asili; investimenti a favore della rigenerazione urbana, del contrasto al disagio socioeconomico e abitativo, per il recupero dei siti industriali e per la cultura, con l’approvazione del Piano di azione per il Programma nazionale cultura; sulla sicurezza, attribuendo a specifica operazione nel programma Sicurezza per la legalità 2021-2027 la qualifica di operazioni di importanza strategica.
L’articolo 30 riguarda gli ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti marginalizzati.
L’articolo 31 prevede Misure per il potenziamento dell’attività di ricerca.
Gli articoli 32 e 33 prevedono disposizioni in materia di investimenti per la rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio – economico e del disagio abitativo, per il recupero dei siti industriali.
L’articolo 34 disciplina il Programma nazionale Cultura
L’articolo 35 riguarda Disposizioni in materia di sicurezza relativi ad Operazioni di importanza strategica per il rafforzamento della legalità e di banche dati.