RECOVERY FUND: APPROVATE LE REGOLE DI ATTUAZIONE
AVVIATO IL PIANO PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DEL NEXTGENERATIONEU
Con una Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 é stata approvata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza (COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))
Il 10 febbraio 2021 il Parlamento europeo ha approvato il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
Si tratta delle regole di attuazione del NextGenerationEU, il fondo europeo da 672,5 miliardi di euro, voluto dalla Commissione europea per sostenere i Paesi maggiormente colpiti dal Covid-19 con programmi di contrasto e soprattutto per il rilancio economico.
Sono fondi da erogare entro il 2027. Di questi, 312,5 miliardi saranno sussidi mentre 360 miliardi di euro saranno distribuiti in forma di prestiti a tasso agevolato.
Il Regolamento di governance, in inglese Recovery e Resilience Facility (RRF) contiene tutti i dettagli sul valore degli aiuti e definisce obiettivi, tempi, metodi di elargizione delle risorse e condizioni imposte agli Stati beneficiari per usufruirne.
Nei prossimi giorni sarà ratificato dal Consiglio europeo ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della UE.
Rappresenta la guida che ogni Stato membro deve seguire per ottenere i fondi a disposizione e fissa le date e l’iter da seguire.
In particolare fissa al 30 aprile 2021 la data ultima entro la quale gli Stati membri dovranno presentare i Piani nazionali (Recovery plan), con la possibilità di modificarli in una fase successiva.
Nei due mesi successivi la Commissione europea dovrà esaminarli e poi successivamente li trasmetterà ai tecnici dell’Ecofin i quali dovranno approvarli definitivamente entro due settimane.
Tenendo presente questi termini i fondi arriverebbero immediatamente dopo, quindi a fine giugno-luglio.
In particolare, secondo l’articolo 3, il dispositivo ruota attorno a sei pilastri:
- transizione verde;
- trasformazione digitale;
- crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda coesione economica, Occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato interno ben funzionante con PMI forti;
- coesione sociale e territoriale;
- salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, al fine, fra l’altro, di rafforzare la capacità di risposta alle crisi e la preparazione alle crisi; e
- politiche per la prossima generazione, l’infanzia e i giovani, come l’istruzione e le competenze.
L’articolo 6 prevede che su richiesta presentata da uno Stato membro unitamente al proprio piano per la ripresa e la resilienza e previa adozione entro il 31 dicembre 2021 da parte del Consiglio, la Commissione versa un prefinanziamento per un importo fino al 13 % del contributo finanziario e, se del caso, fino al 13 % del prestito.
La Commissione effettua il pagamento corrispondente entro due mesi dall’adozione, da parte della Commissione, dell’impegno giuridico.
C’è la possibilità prevista dall’articolo 14 per gli Stati membri di chiedere un ulteriore prestito per incrementare il piano per la ripresa e la resilienza aggiornato con traguardi e obiettivi supplementari.
I motivi della richiesta di sostegno sotto forma di prestito devono essere giustificati dai fabbisogni finanziari più elevati connessi a riforme e investimenti supplementari.
Come previsto dall’articolo 17, gli Stati membri elaborano piani nazionali per la ripresa e la resilienza. Tali piani definiscono il programma di riforme e investimenti dello Stato membro interessato. I piani per la ripresa e la resilienza ammissibili al finanziamento comprendono misure per l’attuazione di riforme e investimenti pubblici, strutturati in un pacchetto completo e coerente, che può anche includere regimi pubblici finalizzati a incentivare gli investimenti privati.
E’ previsto inoltre dall’articolo 18 che lo Stato membro può aggiornare e trasmettere il piano per la ripresa e la resilienza per tenere conto del contributo finanziario massimo.
Il piano per la ripresa e la resilienza presentato dallo Stato membro può essere trasmesso in un unico documento integrato insieme al programma nazionale di riforma ed è trasmesso ufficialmente, di norma, entro il 30 aprile.
Il piano per la ripresa e la resilienza dev’essere debitamente motivato e giustificato. Esso deve presentare in particolare i seguenti elementi:
- una spiegazione del modo in cui, considerate le misure in esso contenute, il piano per la ripresa e la resilienza rappresenta una risposta completa e adeguatamente equilibrata alla situazione socioeconomica dello Stato membro e contribuisce pertanto in modo appropriato a tutti i pilastri, tenendo conto delle sfide specifiche dello Stato membro interessato;
- una spiegazione del modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza contribuisce ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide;
- una spiegazione dettagliata del modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza rafforza il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica, sociale e istituzionale dello Stato membro interessato, anche attraverso la promozione di politiche per l’infanzia e la gioventù, e attenua l’impatto sociale ed economico della crisi COVID-19, contribuendo all’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e migliorando così la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all’interno dell’Unione;
- una spiegazione del modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza garantisce che nessuna misura per l’attuazione delle riforme e degli investimenti in esso inclusi arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali;
- i traguardi e gli obiettivi previsti e un calendario indicativo dell’attuazione delle riforme, nonché degli investimenti da completare entro il 31 agosto 2026;
- i progetti di investimento previsti e il relativo periodo di investimento;
- la stima dei costi totali delle riforme e degli investimenti oggetto del piano per la ripresa e la resilienza presentato (denominata anche “stima dei costi totali del piano per la ripresa e la resilienza”), fondata su una motivazione adeguata e su una spiegazione di come tale costo sia in linea con il principio dell’efficienza sotto il profilo dei costi e commisurato all’impatto economico e sociale nazionale atteso.
L’articolo 19 prevede che la Commissione valuti il piano per la ripresa e la resilienza o, se del caso, il suo aggiornamento presentato dallo Stato membro entro due mesi dalla presentazione ufficiale, e formula una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio
In sede di tale valutazione la Commissione agisce in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato. La Commissione può formulare osservazioni o richiedere informazioni supplementari. Lo Stato membro interessato fornisce le informazioni supplementari richieste e, se necessario, può rivedere il piano per la ripresa e la resilienza, anche dopo la sua presentazione ufficiale. Lo Stato membro interessato e la Commissione possono concordare di prorogare il termine per la valutazione per un periodo di tempo ragionevole, se necessario.
Nel valutare il piano per la ripresa e la resilienza e nel determinare l’importo da assegnare allo Stato membro interessato, la Commissione tiene conto delle informazioni analitiche sullo Stato membro interessato disponibili nell’ambito del semestre europeo, nonché della motivazione e degli elementi forniti da tale Stato membro, e di ogni altra informazione pertinente tra cui, in particolare, quelle contenute nel programma nazionale di riforma e nel piano nazionale per l’energia e il clima di tale Stato membro, nei piani territoriali per una transizione giusta a titolo del regolamento sul Fondo per una transizione giusta, nei piani di attuazione della garanzia per i giovani e, se del caso, le informazioni ricevute nell’ambito dell’assistenza tecnica fornita dallo strumento di assistenza tecnica.
La Commissione valuta la pertinenza, l’efficacia, l’efficienza e la coerenza del piano per la ripresa e la resilienza e, a tal fine, tiene conto dei seguenti criteri:
Pertinenza:
- se il piano per la ripresa e la resilienza rappresenta una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, contribuendo in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all’articolo 3, tenendo conto delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato;
- se il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure che contribuiscono efficacemente alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono, e se tali misure rappresentano un importo pari ad almeno il 37 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza sulla base della metodologia di controllo del clima;
- se il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure che contribuiscono efficacemente alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono e se tali misure rappresentano un importo pari ad almeno il 20 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza.
Efficacia:
- se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di avere un impatto duraturo sullo Stato membro interessato;
- se le modalità proposte dagli Stati membri interessati, compresi il calendario e i traguardi e gli obiettivi previsti, e i relativi indicatori, sono tali da garantire un monitoraggio e un’attuazione efficaci del piano per la ripresa e la resilienza.
Efficienza:
- se la giustificazione fornita dallo Stato membro in merito all’importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è ragionevole e plausibile ed è in linea con il principio dell’efficienza sotto il profilo dei costi, nonché commisurata all’impatto atteso sull’economia e l’occupazione;
- se le modalità proposte dallo Stato membro interessato sono tali da prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell’utilizzo dei fondi derivanti dal dispositivo, comprese le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione.
Coerenza:
- se il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure per l’attuazione di riforme e di progetti di investimento pubblico che rappresentano azioni coerenti.
Questo il link per scaricare il Dispositivo per la ripresa e la resilienza