REGIONE TOSCANA : BANDO 2022 – CONTRIBUTI PER I TERRITORI MONTANI

DAL FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA.

La Regione Toscana ha approvato il bando per la concessione dei contributi a favore degli enti montani per l’annualità 2022 del Fondo regionale per la montagna.

Finalità

Il Fondo regionale per la montagna  ha lo scopo di sostenere finanziariamente le politiche di sviluppo delle zone montane ed è destinato alle spese di investimento per la realizzazione di interventi localizzati esclusivamente in zona classificata come montana

Beneficiari del bando
Gli enti destinatari del Fondo regionale per la montagna sono:

  • a) le unioni di comuni di cui all’articolo 67 legge regionale 68/2011 o comunque costituite a seguito dell’estinzione delle comunità montane ai sensi della legge regionale 37/2008;
  • b) le unioni di comuni, diverse da quelle della lettera a), che hanno almeno il 30% del proprio territorio classificato montano o nelle quali almeno il trenta per cento della popolazione è residente in territorio classificato montano;
  • c) i comuni classificati montani che non fanno parte di unioni di comuni o che fanno parte di un’unione di comuni diversa da quelle di cui alle lettere a) e b).

Scadenza e presentazione domande

Le domande di contributo possono essere presentate via piattaforma web dal 3 agosto 2022  fino alle 23.59 di venerdì 30 settembre 2022, a pena di esclusione.
I progetti devono essere presentati utilizzando il modello di istanza con i relativi allegati appositamente predisposti. Gli enti interessati presenteranno la domanda di  contributo  esclusivamente per via telematica utilizzando il Formulario telematico domanda contributi Fondo regionale montagna 2022

Progetti ammissibili

Gli interventi ammissibili possono essere selezionati fra uno o più degli ambiti di seguito elencati,  aventi quale finalità generale il contrasto al fenomeno dello spopolamento:

  • la difesa del suolo e dell’assetto idrogeologico;
  • la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali, ivi compresi gli impianti per la produzione di energia, e del patrimonio forestale ed il sostegno alle attività agro-silvo-pastorali;
  • la qualità delle infrastrutture viarie;
  • il potenziamento dei servizi pubblici locali, ivi comprese le infrastrutture digitali, ed i servizi socio-sanitari;
  • la promozione delle attività industriali, artigianali, manifatturiere, commerciali e della cooperazione;
  • la tutela dell’identità storica e culturale dei territori, la promozione e la valorizzazione del turismo sostenibile,   ambientale,   responsabile,   ivi   comprese le attività stagionali,   ed   il sostegno all’impiantistica sportiva;
  • il sostegno all’economia circolare e la trasformazione dei servizi ecosistemici in valore, da ricavarsi nella generalità della contribuzione, da destinare allo sviluppo delle aree montane.

Spese ammissibili
Sono finanziabili con il Fondo:

  • esclusivamente le spese connesse all’investimento,  nonché le spese generali attinenti e indicate negli interventi;
  • le spese sostenute successivamente alla data di definitiva approvazione delle graduatorie con il decreto dirigenziale del settore competente della Regione Toscana.

Tipo di agevolazione
Il finanziamento con le risorse del fondo non può superare il 90% del costo complessivo del singolo progetto.
Il contributo prevede la compartecipazione obbligatoria, da parte del soggetto beneficiario, di almeno il 10% del costo totale del progetto. Tale compartecipazione è assicurata anche con altre risorse pubbliche e/o private e dovrà risultare dalla documentazione finale di spesa.
Il limite massimo del finanziamento per singolo progetto è fissato in:

  • 400.000 euro per le Unioni di comuni;
  • 200.000 euro per i comuni montani e parzialmente montani

Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie della Regione Toscana disponibili per il finanziamento degli interventi sono pari a euro 2.000.000.
Ai sensi dell’art. 2 comma 2 lettera a) del Regolamento, tale dotazione finanziaria è destinata, sulla base della popolazione montana e della superficie montana di cui all’allegato B della legge regionale 68/2011 nel modo seguente:

  • il 70%, pari a 1.400.000 euro ai progetti presentati dagli enti di cui alle lettere a) e b) dell’art.2 precedente;
  • il 30%, pari a 600.000 euro, ai progetti presentati dagli enti di cui alla lettera c) dell’art.2 precedente.